In breve
Se l’efoil è trattato come natante, e nessuna norma nazionale dice il contrario: 16 anni, niente patente, entro un miglio; l’assicurazione RC la chiedono tutte le ordinanze marittime lette che dettano condizioni d’uso per l’efoil (Sant’Agata 17/2025 art. 16, La Spezia 72/2023 art. 31, Otranto 9/2026 art. 79, Vieste 24/2026 art. 45) e, a nostro avviso, l’art. 123 del Codice delle assicurazioni; le ordinanze che nominano l’efoil solo in una definizione o in un divieto di fascia, come Pozzuoli 42/2025 art. 3 c. 2, non la chiedono. Sui laghi è diverso: gli atti che nominano l’efoil sul Garda lombardo, sulla sponda veneta, sul Garda trentino e a Salò lo vietano, e né questi né l’ordinanza 1/2026 dell’Autorità di Bacino del Lario parlano di assicurazione.
Una tavola con idrogetto che una Capitaneria tratti come moto d’acqua ricadrebbe nelle regole delle moto d’acqua: patente nautica (art. 39, comma 1, lettera a, del Codice della nautica) e con essa 18 anni, che è l’età a cui le ordinanze lette legano la patente (Sant’Agata di Militello 17/2025, art. 9: “ai sensi dell’art. 39 comma 1, lettera a), del Codice della nautica da diporto, esclusivamente a coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età e siano muniti di regolare patente nautica”). Nessuna norma nazionale, circolare o sentenza che abbiamo letto dice se un efoil a idrogetto sia una moto d’acqua (verificato l’11 settembre 2026).
Il resto sono ordinanze locali, e ognuna vale solo nel tratto d’acqua per cui è scritta.
Patente, età, assicurazione e dotazioni
Le righe della tabella riportano che cosa chiedono a un natante il Codice della nautica, il Codice delle assicurazioni e l’Allegato V. Accanto a ogni risposta ci sono l’articolo e la data da cui il testo è in vigore. Tutte presuppongono che l’efoil sia trattato come natante.
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| Domanda | Risposta | Fonte |
|---|---|---|
| Patente nautica | Da natante no. Il Codice la chiede «oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d’acqua» e, entro le sei miglia, sopra le soglie di cilindrata o «comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV» | Decreto legislativo 171/2005, articolo 39, comma 1, lettere a e b, in vigore dal 22 dicembre 2020 |
| Età minima | Da natante, il Codice chiede di «aver compiuto sedici anni di età». L’età che le ordinanze legano alla patente conta solo nella riserva sull’idrogetto | Decreto legislativo 171/2005, articolo 39, comma 3, lettera b, stesso testo |
| Distanza dalla costa | Le «tavole autopropulse o non autopropulse» senza marcatura CE navigano «entro un miglio di distanza dalla costa». Come si usano lo stabilisce l’autorità marittima o della navigazione interna competente per quel tratto | Decreto legislativo 171/2005, articolo 27, commi 3 (lettera c) e 6, in vigore dall’11 gennaio 2024 |
| Assicurazione RC (responsabilità civile) | Le unità da diporto, «con esclusione delle unità non dotate di motore», vanno assicurate per la responsabilità civile verso terzi, e il regolamento attuativo non esclude nessun natante. Il testo non nomina l’efoil e che la regola lo copra è una lettura | Decreto legislativo 209/2005, articolo 123, comma 1 (in vigore dal 30 giugno 2015) e decreto ministeriale 86/2008, articolo 4 |
| Prova dell’assicurazione | Il certificato di assicurazione, da tenere con te e mostrare a richiesta. Il contrassegno non serve più | Regolamento 56/2025 dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), articoli 4 e 16, in vigore dall’8 aprile 2025 |
| Danni a chi guida | La RC obbligatoria non li copre, perché il conducente responsabile del sinistro «non è considerato terzo» | Decreto legislativo 209/2005, articolo 129, comma 1 |
| Dispositivo indossato | Chi conduce «tavole e derive a vela, kitesurf, moto d’acqua e unità similari» indossa sempre un dispositivo individuale di galleggiamento di categoria 50, marcato CE | Allegato V al decreto ministeriale 146/2008, sezione C, numero 2, nel testo del decreto ministeriale 133/2024 in vigore dal 21 ottobre 2024 |
| Dotazioni entro un miglio | La tabella A segna i giubbotti di salvataggio almeno categoria 100 nella colonna «Entro 1 miglio» e lascia vuota la colonna «Entro 300 metri» | Allegato V, tabella A, Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2024, supplemento ordinario 35/L |
Categoria 50 e categoria 100 non sono la stessa cosa. Nei titoli delle norme armonizzate pubblicati dall’Unione europea con la decisione di esecuzione 2022/1914, il livello 50 è un aiuto al galleggiamento («Buoyancy aids») e il livello 100 un giubbotto di salvataggio («Lifejackets»). Per l’ente italiano di normazione UNI il livello 50 «richiede la partecipazione attiva da parte dell’utilizzatore», mentre il livello 100 «è destinato a coloro che possono dover attendere il salvataggio».
L’efoil davanti al Codice della nautica
Il Codice della nautica parla di natanti, moto d’acqua e tavole autopropulse, ma nessuna norma nazionale che abbiamo letto nomina l’efoil (verificato l’11 settembre 2026): ogni Capitaneria può inquadrarlo diversamente. Leggi l’ordinanza del tuo circondario: qui il link alle ordinanze della Guardia Costiera.
Le caselle possibili le disegna l’articolo 3 del decreto legislativo 171/2005, nel testo in vigore dal 22 dicembre 2020. La più larga è l’unità da diporto, cioè «ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto». Dentro ci sta il natante, «ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri […] con esclusione delle moto d’acqua». La moto d’acqua ha invece uno scafo «inferiore a quattro metri» e usa «una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione». Chi la guida sta seduto, in piedi o in ginocchio sopra lo scafo.
Nessuna delle ordinanze che hanno scritto un capo sull’efoil lo mette fra le moto d’acqua, e l’Ufficio circondariale marittimo di Sant’Agata di Militello spiega perché ha scritto regole sue. All’articolo 16 dell’ordinanza 17/2025, firmata il 9 giugno 2025 e verificata l’11 settembre 2026, scrive: «La conduzione delle tavole motorizzate, trattandosi di mezzi innovati, non hanno una disciplina dettata da norme o circolari ministeriali». La grammatica è quella dell’originale. All’articolo 2 lo stesso testo definisce l’efoil come una tavola con «un sistema di propulsione a getto azionato da un motore elettrico». Eppure lo regola fra le tavole motorizzate e lascia le moto d’acqua a un articolo diverso.
Il getto è il punto in cui la lettura si ferma. Aerofoils, che produce l’Audi e-tron foil, presenta il suo prodotto come «the world’s first jet-driven eFoil». Fliteboard vende un getto da alternare all’elica e Lift un kit con la girante chiusa, nelle pagine che i produttori pubblicavano l’11 settembre 2026. Per una tavola così la lettera h dell’articolo 3 resta una zona grigia, e una Capitaneria può inquadrarla in modo diverso da Sant’Agata.
Le tavole compaiono nel Codice una volta sola, all’articolo 27, comma 3, lettera c, fra i natanti senza marcatura CE: sono le «tavole autopropulse o non autopropulse». Quelle parole sono arrivate con il decreto legislativo 229/2017 al posto delle vecchie «tavole a vela», e valgono dal 13 febbraio 2018.
Le ordinanze marittime e le tavole elettriche
Solo una minoranza di uffici ha un capitolo sull’efoil: al 12 settembre 2026 lo abbiamo letto nei circondari elencati qui sotto e in nessun altro. Se il tuo circondario non è in elenco, nessun numero di un altro ufficio vale da te: leggi l’ordinanza del tuo circondario, qui il link alle ordinanze della Guardia Costiera.
Il capitolo lo hanno dieci uffici marittimi della Puglia, tutti con lo stesso titolo «E-BIKE e E-FOIL»: Manfredonia, Vieste, Bari, Molfetta, Barletta, Monopoli, Brindisi, Gallipoli, Otranto e Taranto. Sul Tirreno l’articolo sulle «tavole motorizzate (e-Board ed e-Foil)» è lo stesso nei regolamenti di Gaeta, Terracina, Ponza e Torre del Greco. Regole scritte per le tavole a motore le hanno anche Sant’Agata di Militello e Messina in Sicilia, La Spezia e Ortona. Pozzuoli e Grado nominano l’efoil senza dargli regole proprie, mentre Pozzallo, Procida e Trieste citano l’efoil o le tavole motorizzate in atti che non abbiamo messo in tabella.
A Otranto il regolamento del diporto firmato il 15 aprile 2026 mette e-bike ed efoil nello stesso capo. L’efoil esce solo di giorno, sta fuori da una fascia misurata dalle spiagge e dalle coste alte e resta sotto un limite verso il largo. In stagione parte e rientra dai corridoi di lancio. La velocità nei corridoi non sta nel regolamento ma nell’ordinanza balneare 19/2026 del 12 maggio 2026, che la impone a qualsiasi unità a motore o a vela. Il file pubblicato sul portale e letto per la tabella è il testo consolidato del 21 maggio 2026, con il capo sull’efoil rimasto identico.
Sant’Agata di Militello, con l’ordinanza 17/2025 del 9 giugno 2025, tiene le tavole motorizzate fuori dalle acque dei bagnanti e dentro un limite dalla costa. Chiede anche una polizza assicurativa per ciascun mezzo. Alla Spezia l’ordinanza 72/2023 mette invece l’obbligo su chi usa la tavola. Il regolamento di Otranto del 15 aprile 2026 scrive solo «obbligo di assicurazione» e non dice a carico di chi. La differenza conta per il noleggio efoil: a Sant’Agata la polizza deve averla ogni mezzo, alla Spezia chi lo usa.
Alla Spezia il testo è del 2023. Nell’indice dell’ordinanza 72/2023 del 28 aprile 2023 la Capitaneria di Porto chiama il capo XII «E-BIKE ACQUATICA E TAVOLE ELETTRICHE (C.D. E-FOIL)», ed è l’unico punto dell’atto in cui compare la parola: il capo stesso parla di tavole elettriche. L’ordinanza balneare 93/2026 della stessa Capitaneria, del 24 aprile 2026, fa salvi i limiti della 72/2023.
La Capitaneria di Rimini va nella direzione opposta. Nella sua ordinanza di sicurezza balneare 32/2024, del 15 maggio 2024, la definizione dei natanti a propulsione muscolare esclude le «tavole a motore ed affini». Per come leggiamo l’atto, quelle tavole ricadono così nel divieto dell’articolo 4 della 32/2024, che chiude alla navigazione a motore la fascia vicina alla costa. In un altro articolo la stessa ordinanza mette la «surfboard motorizzata» fra le «moto d’acqua e similari». L’efoil non è nominato, e se questa seconda regola lo copra il testo non lo dice. Nel 2026 vale ancora la 32/2024, modificata dalla 43/2025.
Messe una accanto all’altra, queste ordinanze usano gli stessi strumenti. La fascia riservata alla balneazione è chiusa alle tavole, i corridoi di lancio servono ad attraversarla e, dove un corridoio non c’è, si segue la rotta perpendicolare alla costa. Dalle spiagge la fascia chiusa alle tavole va da 200 a 500 m secondo l’ordinanza, dal regolamento di Otranto del 2026 all’ordinanza balneare di Rimini del 2024.
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| Atto | Che cosa dice per le tavole | Anno e lettura |
|---|---|---|
| Ufficio circondariale marittimo di Otranto, regolamento del diporto firmato il 15 aprile 2026, capo «E-BIKE e E-FOIL» | Uso ammesso «a partire da un’ora dopo l’alba fino ad un’ora prima del tramonto», a distanza «inferiore ad un miglio dalla costa» e «superiore ai 200 metri dalle spiagge e/o scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte», età minima 16 anni, «obbligo di assicurazione», corridoi da attraversare a non più di 3 nodi per l’ordinanza balneare 19/2026 | 2026, articoli 77 e 79, letti il 12 settembre 2026 |
| Ufficio circondariale marittimo di Sant’Agata di Militello, ordinanza 17/2025 firmata il 9 giugno 2025 | Tavole motorizzate vietate «nelle acque riservate alla balneazione» e «oltre 1 miglio dalla costa», età minima 16 anni, polizza con copertura «per responsabilità civile verso terzi» per ciascun mezzo | 2025, articolo 16, letto l’11 settembre 2026 |
| Capitaneria di Porto della Spezia, ordinanza 72/2023 del 28 aprile 2023 | Età minima 16 anni, navigazione «fino a 1000 (mille) metri dalla costa» fuori dalla fascia dei bagnanti, mezzo di salvataggio e casco sempre indossati, «apposita polizza assicurativa» per chi la usa | 2023, articolo 31, letto il 12 settembre 2026. Al 12 settembre 2026 non abbiamo trovato una versione successiva |
| Ufficio circondariale marittimo di Vieste, regolamento 24/2026 del 24 giugno 2026, capitolo «E-BIKE e E-FOIL» | Età minima 16 anni, ausilio al galleggiamento indossato, «obbligo di assicurazione» | 2026, articolo 45, letto il 12 settembre 2026 |
| Capitaneria di Porto di Messina, regolamento 28/2024 del 30 aprile 2024, capo XIX | Tavole vietate di notte, «durante la stagione balneare, a distanza inferiore a metri 300 dalla costa» e «a distanza superiore a un miglio dalla costa» | 2024, articolo 60, letto il 12 settembre 2026 |
| Capitaneria di Porto di Gaeta, regolamento 37/2024 del 15 maggio 2024 | In stagione balneare da 250 metri fino a un miglio dalla costa, da 150 metri dove la costa è a picco, solo di giorno, mare fino al valore 2 della scala Douglas, 16 anni compiuti, casco e cintura di salvataggio omologata, «idonea polizza assicurativa» per ciascun mezzo | 2024, articolo 22, letto il 12 settembre 2026 |
| Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, ordinanza di sicurezza balneare 42/2025 del 9 maggio 2025 | Nomina «foil, e-foil» fra i mezzi tenuti fuori dai 300 metri dalle spiagge e dai 200 metri dalle coste a picco fissati dal Compartimento marittimo di Napoli, senza chiedere un’assicurazione | 2025, articolo 3, comma 2, letto il 12 settembre 2026 |
| Capitaneria di Porto di Rimini, ordinanza di sicurezza balneare 32/2024 del 15 maggio 2024, modificata dalla 43/2025 | Non nomina l’efoil. In stagione vieta la navigazione a motore o a vela fino al limite della fascia di rispetto, «a non meno di 500 (cinquecento) metri dalla costa», e tiene le «moto d’acqua e similari», fra cui la «surfboard motorizzata», «a non meno di 1000 (mille) metri di distanza dalla costa» | 2024, articoli 4 e 5, letti il 12 settembre 2026. Al 12 settembre 2026 non abbiamo trovato un’edizione 2026 |
Le ordinanze balneari escono spesso in una nuova edizione a ogni stagione, mentre un regolamento del diporto può restare in vigore per anni, come quello della Spezia. Le firmano sia gli uffici circondariali marittimi sia le Capitanerie di Porto. Le date di firma cadono quasi tutte fra metà aprile e metà giugno. Otranto ha firmato il 15 aprile 2026, Rimini il 15 maggio 2024, Sant’Agata di Militello il 9 giugno 2025. Il prossimo ricontrollo di ogni atto citato in questa pagina è in calendario per la terza settimana di giugno 2027.
Laghi e autorità di bacino
Sui laghi il Codice della nautica vale come sul mare. Il suo articolo 1, comma 1 bis, in vigore dal 13 febbraio 2018, lo applica alle unità che navigano «in acque marittime e interne». Le regole d’uso le scrivono regioni, province, comuni e autorità di bacino.
Se l’efoil è trattato come natante, sui laghi conta la colonna «Acque interne» della tabella A dell’Allegato V, nel testo in vigore dal 21 ottobre 2024. Lì sono segnati i giubbotti di salvataggio almeno categoria 100 e il salvagente anulare con cima, senza fasce di distanza dalla riva.
Il Garda e il golfo di Salò
Sulla sponda lombarda del lago di Garda vale l’ordinanza di sicurezza allegata alla delibera 31 del 12 giugno 2025 dell’Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro. All’articolo 2.3 vieta, nello specchio d’acqua riservato ai bagnanti, ogni natante o galleggiante, «compresi windsurf, kiteboarding, wingfoil, e-foil e similari anche con propulsione elettrica». La grafia con il trattino è quella dell’atto. Nella nostra verifica l’11 settembre 2026 il sito dell’Autorità presentava ancora il testo del 2025 come ordinanza in vigore.
Sulla sponda veneta la Regione del Veneto ha firmato il 12 maggio 2026 l’ordinanza 13522, che scrive «efoil» senza trattino e applica lo stesso divieto nella zona dei bagnanti. All’articolo 9.1 i «foil elettrici» non possono navigare «durante la stagione balneare estiva entro 300 (trecento) metri dalla costa» né «a distanze dalla costa superiori ad un miglio nautico (1.852 metri)». Il testo vale dal 15 maggio al 15 ottobre di ogni anno.
Nel golfo di Salò l’ordinanza comunale 113 del 7 maggio 2026 vieta, dal 30 maggio all’11 ottobre 2026, le «tavole da surf a motore, windsurf, wingfoil, foil elettrici o similari». La navigazione resta ammessa solo per entrare e uscire dalla sede delle attività.
Sul Garda trentino l’efoil è vietato. Nelle acque della Provincia autonoma di Trento la legge provinciale 9/2001, all’articolo 14, comma 3, dice che «è vietata la navigazione delle unità a motore», senza distinguere il tipo di motore. La determinazione 3976 del 21 aprile 2026 del Servizio mobilità pubblica lo ribadisce al punto 14: «l’utilizzo di foil elettrici e similari è vietato».
Il lago di Como e gli altri laghi lombardi
Sul lago di Como l’ordinanza del Direttore 1/2026 dell’Autorità di Bacino del Lario e dei Laghi Minori, firmata a Menaggio il 20 febbraio 2026, scrive «eFoil» fra i natanti minori. Il suo articolo 4 applica a quei mezzi i commi 1, 2 e 4 del titolo IV dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale lombarda 58600 del 3 luglio 1997. Vuol dire uscire solo «da un’ora dopo l’alba fino al tramonto», tenere fra un mezzo e l’altro «una distanza di almeno 10 metri» e indossare sempre il giubbotto di salvataggio. La regola vale sul Lario e sugli otto laghi minori dell’Autorità, da Novate Mezzola a Olginate.
Sugli altri laghi lombardi vale la stessa ordinanza regionale del 1997. Nei primi 50 metri dalla riva di Como, Lugano, Maggiore e Iseo quel testo ammette i natanti con motore elettrico di potenza non superiore a «3HP», sotto i 5 nodi. Leggere quel limite come un tetto per l’efoil sul lago d’Iseo è un’interpretazione: l’ordinanza non nomina le tavole e parla di una fascia di riva, non dell’intero lago.
Per il primo bacino di Como e per la sponda varesina del Maggiore non abbiamo letto atti 2026 in forma primaria: vale quello del tuo comune o della tua autorità di bacino, qui il link.
Maggiore e Orta
Il lago Maggiore e il lago di Lugano stanno sotto la Convenzione fra Italia e Svizzera del 2 dicembre 1992, resa esecutiva in Italia dalla legge 19/1997. Conta l’articolo 43, paragrafo 1, del Regolamento internazionale annesso, nel testo consolidato allo stato del 5 dicembre 2017. Riguarda i natanti «la cui lunghezza fuori tutto è inferiore a 2,5 m» e i piccoli mezzi da svago. Per loro l’articolo è netto: «in nessun caso […] possono essere forniti di motore».
Sul testo, secondo la nostra lettura, un efoil non può navigare sulle acque italiane del lago Maggiore. Le tavole dei cinque costruttori di cui abbiamo le misure sono tutte più corte di quel limite. Nei testi raccolti nessuna autorità italiana ha scritto questa conclusione per l’efoil, e fuori dalle manifestazioni nautiche autorizzate nessuna deroga raggiunge l’articolo 43. Quattro operatori offrono comunque l’efoil sulla sponda italiana del Maggiore e sul lago d’Orta. I loro siti, letti l’11 settembre 2026, non pubblicano un’autorizzazione e il titolo con cui lavorano non l’abbiamo trovato scritto.
Il lago d’Orta resta fuori dalla Convenzione e segue il regolamento regionale piemontese 6/R del 22 giugno 2009, che non nomina l’efoil. Per questo lago non abbiamo ancora letto l’ordinanza comunale 2026: vale quella del tuo comune rivierasco o dell’autorità della navigazione interna, qui il link.
Bracciano, Bolsena e Trasimeno
Sul lago di Bracciano vale il regolamento della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con la delibera 15 del 19 aprile 2021. Vieta i motori a combustione e ammette la navigazione «alle unità a motore con propulsione elettrica». Che l’efoil stia fra quelle unità è una nostra interpretazione, perché il testo non lo nomina. L’ordinanza balneare 2026 del Comune di Bracciano, nella nostra ricerca l’11 settembre 2026, non risultava pubblicata nel registro.
Sul lago di Bolsena il regolamento della Provincia di Viterbo approvato il 17 luglio 2025 ammette tutto l’anno i «natanti da diporto dotati di solo motore elettrico» e le «tavole autopropulse o non autopropulse». Lo stesso regolamento vieta la navigazione a motore nella fascia di 150 metri dalla costa e non nomina mai l’efoil. Sul Trasimeno vale la legge regionale dell’Umbria 23/1988, nel testo in vigore dal 30 aprile 2015. Ammette un motore elettrico fino a 5 kW solo nella zona di San Savino e non nomina l’efoil.
Lugano e la sponda svizzera del Maggiore
Sulle acque svizzere l’efoil non si può usare.
Lo dice anzitutto l’ordinanza sulla navigazione interna della Confederazione (ONI), che nel testo allo stato del 1º gennaio 2022 stabilisce all’articolo 121, capoverso 5: «I battelli di cui all’articolo 16 capoverso 2 lettere b, c e d nonché i canotti gonfiabili ed altri simili mezzi di svago e da bagno non possono essere dotati di motore». La lettera b dell’articolo 16 copre «i natanti la cui lunghezza è inferiore a 2,50 m». L’Ufficio federale dei trasporti, nelle sue FAQ sulla navigazione da diporto lette l’11 settembre 2026, aggiunge che il divieto vale «a prescindere dalla loro lunghezza e dal fatto che siano dotati di foil».
Sul Ceresio e sulla parte svizzera del Verbano vale in più l’articolo 43 del Regolamento internazionale, lo stesso testo che pesa sulla sponda italiana del Maggiore. Eccezioni cantonali non ce ne sono: il regolamento ticinese sulla navigazione (RL 781.110, nel testo allo stato del 1º agosto 2026) non nomina né i foil né le tavole a motore.
In Parlamento è aperta la mozione 24.4515 di Marcel Dobler, depositata il 19 dicembre 2024 con il titolo «Consentire le tavole da surf e i foil elettrici sulle acque svizzere». Il Consiglio federale ne ha proposto la reiezione il 19 febbraio 2025, e nello stesso parere scrive che la richiesta «può essere ampiamente presa in considerazione nell’ambito della revisione totale dell’ONI». Nei dati di Curia Vista, la banca dati del Parlamento consultata l’11 settembre 2026, la mozione risulta pianificata nel Consiglio nazionale dal 10 settembre 2026 e senza un voto. Un progetto di revisione dell’ONI in consultazione, nel registro federale aperto lo stesso giorno, non c’è.
Quello che non sappiamo ancora
Il Codice non spiega che cosa sia una tavola autopropulsa. Non lo spiegano nemmeno la relazione illustrativa del decreto legislativo 229/2017, il parere del Consiglio di Stato 1745/2017 e i dossier della Camera che abbiamo esaminato. L’unico appoggio è il vocabolario Treccani, che è una fonte secondaria.
Sulla tavola con propulsione a getto manca un atto centrale. Le ordinanze citano un dispaccio del Comando generale delle Capitanerie di porto del 25 febbraio 2022, protocollo 26676, che riguarda una bici elettrica acquatica con hydrofoil. Il testo non è pubblicato e non lo abbiamo letto. Se la soglia di potenza dell’articolo 39, comma 1, lettera b, valga per un motore elettrico, il Codice non lo dice: la lettera elenca solo cilindrate di motori a combustione.
Su come le compagnie assicurino un efoil abbiamo solo un’intervista del maggio 2022 a un importatore, uscita sul mensile Nautica. È una fonte secondaria e le sue cifre qui non compaiono. Le condizioni RC natanti di Generali, lette l’11 settembre 2026, definiscono natante «Tutte le unità da diporto indipendentemente dalla loro lunghezza» senza nominare le tavole. Se una compagnia accetti un efoil lo dice solo un preventivo.
Nell’Allegato V nessun testo definisce «unità similari», e resta aperto se il dispositivo indossato della sezione C sia un obbligo anche per chi va in efoil. La nota sui battelli di servizio rinvia all’articolo 55 del regolamento, ma l’esenzione sta nell’articolo 56.
Sui laghi mancano ancora alcuni testi. Sull’Iseo abbiamo aperto tre ordinanze comunali su sedici. Per i laghi trentini diversi dal Garda la legge provinciale non parla di propulsione elettrica, e su quella base non scriviamo né che l’efoil è ammesso né che è vietato.
Sul mare, circa 42 dei 106 uffici marittimi con una sezione ordinanze sul portale non risultano aperti in nessuna delle nostre passate. È una stima per differenza, non un conto verificato su ogni ufficio. Fra questi mancano gli uffici della Toscana e, tranne Soverato, della Calabria. Sul Maggiore restano senza risposta la posizione delle autorità italiane sull’articolo 43 e la sanzione italiana per chi lo viola, perché la Convenzione rinvia al diritto nazionale. In Svizzera non conosciamo il giorno in cui il Consiglio nazionale tratterà la mozione. I lavori d’autunno delle Camere vanno dal 14 settembre al 2 ottobre 2026 e il programma consultato l’11 settembre 2026 non lo indicava.
Le correzioni fatte ai nostri testi, con il giorno:
- 12 settembre 2026: la lettura dell’articolo 43 sul Maggiore come divieto senza deroga generale, ricontrollata sul testo consolidato del Regolamento internazionale, resta invariata.
- 12 settembre 2026: tolta la formula dei «3 kW per l’elettrico» sui laghi trentini, perché la legge provinciale vieta i motori a combustione e i 3 kW sono un’eccezione a quel divieto.
- 12 settembre 2026: la velocità nei corridoi di Otranto è passata dal regolamento del diporto all’ordinanza balneare 19/2026, dove sta davvero.
- 12 settembre 2026: Rimini 32/2024, Capri 16/2026 e il disciplinare dell’area marina protetta di Punta Campanella sono usciti dagli atti che nominano l’efoil, perché scrivono «foil» in un elenco, «tavole a motore e simili» e «hydrofoil».
- 12 settembre 2026: il regolamento 20/2025 di Monopoli non è più citato come vigente, perché il 32/2026 lo ha sostituito.
- 13 settembre 2026: la frase sull’assicurazione del blocco «In breve» non parla più di tutte le ordinanze che nominano l’efoil, perché l’ordinanza di sicurezza balneare 42/2025 di Pozzuoli nomina «foil, e-foil» senza chiedere una polizza.
- 13 settembre 2026: nella riserva sull’idrogetto l’età non la attribuiamo più al Codice, che all’articolo 39, comma 1, lettera a, non ne fissa nessuna, ma alle ordinanze che la legano alla patente.
- 13 settembre 2026: gli operatori senza un’autorizzazione pubblicata sulla sponda italiana del Maggiore e sull’Orta sono quattro e non cinque, perché la pagina 2026 del quinto noleggio elenca solo barche elettriche.





